Art. 5.
(Registro dei ricercatori).

      1. È istituito presso l'Osservatorio l'ufficio del registro dei ricercatori.
      2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro dei ricercatori in conformità alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale della sede dell'Osservatorio.
      3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente dell'Osservatorio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
      4. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo modalità informatiche, del registro dei ricercatori nonché il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutti i ricercatori iscritti, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
      5. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo è attuato entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo, che devono prevedere, in particolare:

          a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro dei ricercatori

 

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con il Bollettino ufficiale dei ricercatori;

          b) il rilascio, anche per corrispondenza o per via telematica, a chiunque ne fa richiesta, di certificati di iscrizione nel registro dei ricercatori, nonché copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti l'iscrizione o il deposito nel medesimo registro, in conformità alle norme vigenti in materia.

      7. Ai fini dell'istituzione del registro dei ricercatori, l'Osservatorio provvede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione nel registro dei ricercatori.
      8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6.